la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. In conformita' ai principi enunciati dagli articoli 34, 44 e 45 dello statuto regionale, e in armonia con l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, al fine di contribuire in modo sistematico a rendere trasparente il mercato del lavoro, la Regione istituisce i C.I.L.O. (Centri di iniziativa locale per l'occupazione) e nel contempo punti di riferimento di natura conoscitiva per l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, contribuendo finanziariamente alla relativa organizzazione e gestione.