la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. In conformita' ai principi enunciati dagli articoli 34, 44 e 45
dello statuto regionale, e in armonia con l'articolo 3 della legge 21
dicembre  1978,  n. 845 e della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14,
al fine di contribuire in modo sistematico a rendere  trasparente  il
mercato  del  lavoro,  la  Regione  istituisce  i C.I.L.O. (Centri di
iniziativa  locale  per  l'occupazione)  e  nel  contempo  punti   di
riferimento  di  natura  conoscitiva per l'Osservatorio regionale del
mercato  del  lavoro,  contribuendo  finanziariamente  alla  relativa
organizzazione e gestione.